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Crediti deteriorati

Crediti deteriorati: la Corte UE esclude la retroattività della direttiva NPL

Il caso nasce da un’esecuzione immobiliare di Ifis Npl Investing a Brindisi: un credito del 1997 passato di mano con più cessioni in blocco, che hanno spinto il giudice a interrogare la Corte di Lussemburgo.

I crediti deteriorati ceduti prima del recepimento della disciplina europea restano fuori dal perimetro sia della Secondary Market Directive sia della normativa antiriciclaggio. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’11 giugno 2026 (causa C-65/25), che ha escluso l’applicazione retroattiva delle regole sui gestori e acquirenti di NPL alle operazioni concluse prima della scadenza del termine di recepimento fissato al 29 dicembre 2023. La pronuncia chiude un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi.

Il caso: l’esecuzione promossa da Ifis Npl Investing

La vicenda nasce da una procedura di esecuzione immobiliare avviata da Ifis Npl Investing, davanti al Tribunale di Brindisi, per il recupero di un credito acquisito attraverso una catena di cessioni in blocco. Con ordinanza del 22 ottobre 2024, il giudice pugliese ha interpellato la Corte di Lussemburgo sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina italiana applicabile all’epoca dei trasferimenti. I dubbi riguardavano l’assenza, per i contratti in questione, di un obbligo di forma scritta, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e la mancata iscrizione dei cessionari in albi vigilati, in particolare quello degli intermediari finanziari, previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario e tenuto dalla Banca d’Italia. Da qui anche l’interrogativo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte di soggetti non sottoposti alla stessa organizzazione interna richiesta agli intermediari vigilati.

Secondary Market Directive non applicabile

La Corte ha chiarito che la direttiva 2021/2167, la cosiddetta Secondary Market Directive sui gestori e acquirenti di crediti, non può essere applicata per i trasferimenti anteriori alla scadenza del termine di recepimento, individuato nel 29 dicembre 2023. Ne deriva che gli obblighi previsti dell’articolo 10, relativi alle comunicazioni da inviare al debitore dopo il passaggio del credito, non operano in via retroattiva.

Esclusa anche la disciplina antiriciclaggio

Riguardo invece alla direttiva 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio, la Corte ha escluso l’applicazione nell’ambito dell’acquisto o gestione di crediti deteriorati: non figurano tra le attività economiche elencate dalla direttiva stessa ai fini dell’assoggettamento ai relativi obblighi. Di conseguenza il diritto dell’Unione Europea, per il periodo precedente al recepimento della 2021/2167, non impone né la forma scritta dei contratti di cessione in blocco, né la sottoposizione dei cessionari a vigilanza prudenziale sul versante antiriciclaggio. I giudici hanno inoltre negato che principi generali quali trasparenza e buona fede potessero essere richiamati in assenza di una concreta attuazione del diritto unionale.

Le ricadute sul contenzioso e sul mercato degli NPL

La decisione della Corte UE incide sui numerosi giudizi pendenti in cui i debitori ceduti contestano la validità o l’opponibilità delle cessioni, spesso facendo leva proprio sull’assenza di forma scritta o sulla natura del cessionario. Per servicer e investitori in portafogli deteriorati si traduce nella riduzione del rischio che operazioni risalenti vengano travolte sulla base di obblighi introdotti soltanto in seguito. Resta fermo che ai trasferimenti perfezionati dopo il 13 agosto 2024 si applicano per intero le regole più stringenti del nuovo quadro: forma scritta, obblighi informativi verso il debitore e iscrizione dei gestori in albi sottoposti a vigilanza.

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